ART. 22 – Esercizi finanziari – Bilanci.
L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
AI termine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede alla predisposizione del bilancio consuntivo che deve essere approvato dal Consiglio Generale entro la data del trenta aprile, prorogabile al 30 giugno per motivi giustificati.
Il Bilancio deve essere messo a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, in cui deve essere sottoposto all’approvazione.
Il bilancio preventivo deve essere predisposto dal Comitato di Gestione e sottoposto all’approvazione del Consiglio Generale entro il termine di cui al 2° comma.
Sia il bilancio consuntivo che il bilancio preventivo, entro trenta giorni dalla data dell’avvenuta approvazione, devono essere inviati in copia al CNAI – all’UNAPI – al M.CM CNAI e alla FISMIC – CONFSAL
ART. 23 – Disposizioni varie.
Le disponibilità dei fondi per quanto concerne le prestazioni della “Cassa Edile C.E.N.O.A.”, possono comporsi di depositi in conto corrente, di titoli vari, di azioni, obbligazioni, beni immobili, mutui garantiti, quote di fondi di investimento, polizze di assicurazione sulla vita o quant’altro sia stato deciso dal Comitato di Gestione.
ART. 24 – Messa in liquidazione – Commissariamento.
La messa in liquidazione della “Cassa Edile – CENOA” è disposta su decisione congiunta delle organizzazioni nazionali costituenti CNA I e FISMIC – CONFSAL.
Per la messa in liquidazione, le anzidette organizzazioni nazionali provvederanno alla nomina di due liquidatori, in misura paritetica tra di loro e di un terzo di comune accordo.
All’atto della messa in liquidazione della “Cassa Edile – CENOA”, le stesse organizzazIoni determinano i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l’operato.
Trascorsi sei mesi dalla messa in liquidazione, in difetto provvederà il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale di Chieti.
Il commissariamento è disposto su decisione congiunta del CNAI e della FISMIC – CONFSAL per irregolarità nella gestione dell’Ente.
In tal caso le Organizzazioni di comune accordo nomineranno da uno a due commissari.
ART. 25 – Modifiche dello Statuto.
Qualunque modifica al presente Statuto deve scaturire dalla pattuizione tra le organizzazioni costituenti CNAI e FISMIC – CONFSAL, e successivamente deliberato con maggioranza di almeno il cinquanta per cento più uno dei voti dei componenti del Consiglio Generale.
ART. 26 – Norme di rinvio.
Per quanto non espressamente previsto da presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme di legge.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]