Statuto

 

ART. 9 – Attribuzioni del Comitato di Gestione.
Il Comitato di Gestione provvede alla gestione della “Cassa Edile – CENOA”, compiendo tutti gli atti necessari sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione per il conseguimento delle finalità statutarie secondo le norme dei regolamenti.
In particolare spetta al Comitato di Gestione:
1. nominare il Presidente, che è di designazione del CNAI, ed il Vice Presidente, che è di designazione della FISMIC – CONFSAL;
2. approvare i regolamenti interni della “Cassa Edile – CENOA” e loro eventuali modifiche (regolamento amministrativo e delle prestazioni);
3. stabilire i termini di riscossione, accantonamenti e versamenti connessi all’attuazione delle finalità di cui all’art. 4 del presente Statuto, nonché deliberare le forme d’assistenza e previdenza previste dall’art. 4;
4. provvedere all’elaborazione del bilancio preventivo e consuntivo della “Cassa Edile – CENOA”;
5. vigilare sul funzionamento di tutti i servizi della “Cassa Edile – CENOA” sia tecnici che amministrativi;
6. provvedere all’impiego, alla formazione ed all’amministrazione dei fondi;
7. provvedere alla formazione ed all’amministrazione dei fondi di riserva;
8. curare la propaganda per mezzo di pubblicazioni, o altri mezzi ritenuti idonei;
9. promuovere convegni e conferenze per diffondere tra i datori di lavoro, i lavoratori e gli operatori in genere, gli scopi ed il funzionamento della “Cassa Edile – CENOA”;
1O. curare la raccolta dei dati statistici, la loro illustrazione e pubblicazione;
11. acquistare, vendere o costruire immobili, concedere mutui, accordare pegni ed ipoteche, consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari o nel G.L. del debito pubblico con facoltà di esonerare i Conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia di ipoteche legali; transigere e compromettere in arbitri e amichevoli compositori, muovere e sostenere liti e recederne, appellare o ricorrere per revocazioni o cessazioni, accettare giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili;
12. perseguire lo sviluppo della “Cassa Edile – CENOA” attraverso gli strumenti di promozione più idonei;
13. compiere ogni operazione giuridica, finanziaria, mobiliare ed immobiliare;
14. assumere e licenziare il personale della “Cassa Edile – CENOA” e fissarne il trattamento economico ed assicurativo, in conformità alla legislazione vigente;
15. stipulare convenzioni con enti (INPS, INAIL, ecc.) e/o compagnie di assicurazione, sia per mezzo di propri organi oppure con l’assistenza di terzi, finalizzate al proseguimento degli scopi sociali, nell’ambito degli indirizzi generali indicati dalla “Cassa Edile – CENOA” ;
16. promuovere organismi paritetici sulla salute, ambiente e sicurezza del lavoro, che saranno gestiti dagli ERBOA Regionali.

ART.10 – Convocazioni – Deliberazioni del Comitato di Gestione.
Il Comitato di Gestione si riunisce di norma almeno una volta al mese ed in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Comitato stesso, o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal collegio dei sindaci.
La convocazione del Comitato di Gestione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
In caso d’urgenza il termine potrà essere ridotto a quarantotto ore e la convocazione effettuata per telegramma, fonogramma, fax o e-mail.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e degli argomenti da esaminare. Le date delle riunioni possono essere determinate in giorni fissi.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente della “Cassa Edile C.E.N.O.A.”.Per la validità delle riunioni del Comitato di Gestione e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Ciascun componente ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e debbono essere verbalizzate nell’apposito libro delle riunioni e delle deliberazioni. A parità prevale il voto del Presidente.

ART. 11 – Consiglio Generale.
Il Consiglio Generale è costituito:
a. da quattro componenti nominati dal CNAI;
b. da quattro componenti nominati dalla FISMIC – CONFSAL.
I componenti del Consiglio Generale durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
E’ facoltà delle Parti, CNAI – FISMIC, sostituire, senza darne motivazione, i propri rappresentanti anche prima dello scadere del quadriennio. In tal caso i consiglieri subentranti restano in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio Generale.