Statuto

 

ART. 12 –Compiti e Poteri del Consiglio Generale.
E’ compito del Consiglio Generale:
a. eleggere nel proprio ambito il comitato di gestione;
b. approvare il bilancio consuntivo e preventivo della “Cassa Edile – CENOA” predisposto dal Comitato di Gestione;
c. approvare le modifiche statutarie con le modalità indicate all’art. 25.

ART. 13 –Convocazione – Deliberazione del Consiglio Generale.
Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente una volta l’anno e straordinariamente ogni qualvolta richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti, con le modalità previste dall’art 10 per il Comitato di Gestione.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e la stessa maggioranza dei partecipanti è richiesta per la validità delle sue delibere. A parità prevale il voto del Presidente.

ART.14 –Collegio Sindacale.
Il collegio Sindacale è composto di tre membri di cui uno designato dal CNAI e uno designato dalla FISMIC – CONFSAL.
Il terzo elemento che presiede il Collegio è scelto, di comune accordo tra le parti, tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti o all’Albo dei Commercialisti o Ragionieri.
I Sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Essi non possono essere rimossi, senza giustificato motivo, dalla loro carica prima della scadenza del quadriennio.
Ciascuna delle parti di cui al primo comma designa inoltre un componente supplente del Collegio, destinato a sostituire il componente effettivo in caso di assenza per causa di forza maggiore. Il compenso del Collegio Sindacale viene fissato dal Comitato di Gestione.

ART. 15 –Attribuzioni del Collegio Sindacale.
I componenti del Collegio sindacale esercitano le attribuzioni ed hanno i poteri di cui agli articoli 2403, 2404, 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili, e sono obbligati a riferire al Comitato di Gestione le eventuali irregolarità riscontrate durante l’espletamento delle loro funzioni.

Il Collegio dei Sindaci esamina il bilancio consuntivo della “Cassa Edile C.E.N.O.A.” per controllarne la corrispondenza alle risultanze dei libri e delle strutture contabili. Esso si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi e ogni volta che il Presidente del Collegio lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta.

ART. 16 – Il Presidente.
Il Presidente è nominato dal Comitato di Gestione, su designazione del C.N.A.I.  Egli ha la rappresentanza legale della “Cassa Edile C.E.N.O.A.”, dura in carica quattro anni e può essere rimosso dalla carica prima della scadenza del suo mandato, per giustificato motivo, dal Comitato di Gestione su richiesta dell’organizzazione designante. Nel caso di assenza o impedimento il Presidente verrà sostituito dal Vice Presidente.
Spetta al Presidente:

  1. rappresentare la “Cassa Edile C.E.N.O.A.”di fronte ai terzi ed in giudizio;
  2. promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale e presiederne le adunanze;
  3. sovrintendere all’applicazione del presente Statuto;
  4. dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Gestione;
  5. provvedere alle aperture di conto corrente postale e bancario, ed avere tutti i rapporti riguardanti gli stessi, a concordare tutte le condizioni e stipulare i contratti relativi e quant’altro necessario;
  6. svolgere tutti gli altri compiti a lui demandati dal presente Statuto e che gli vengano affidati dal Comitato di Gestione.