Statuto

ART. 17 – Il Vice Presidente.
Il Vice Presidente della “Cassa Edile – CENOA” è nominato dal Comitato di Gestione su designazione della FISMIC – CONFSAL, dura in carica quattro anni e può essere rimosso dalla carica prima della scadenza del suo mandato, per giustificato motivo, dal Comitato di Gestione su richiesta dell’organizzazione designante.
Spetta al Vice Presidente:
1. sovrintendere, all’applicazione dello Statuto e dei Regolamenti; sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
2. esercita le funzioni che gli vengono delegate dal Presidente.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente o del Vice Presidente, essi delegheranno per iscritto ad altro membro del Comitato di Gestione tutti o parte dei loro poteri.

ART. 18 – La Direzione.
Gli uffici della “Cassa Edile C.E.N.O.A.”possono essere retti da un Direttore
Le attribuzioni, il trattamento economico e normativo del Direttore, come tutto il personale, vengono fissati dal Comitato di Gestione.
Per il funzionamento degli uffici, la “Cassa Edile C.E.N.O.A.” potrà avvalersi di personale la cui assunzione è demandata, come per il Direttore, all’organismo di cui sopra.

ART. 19 – Patrimonio sociale – Bilanci.
Il patrimonio della “Cassa Edile C.E.N.O.A.”è costituito:

    1. Dai beni mobili ed immobili, che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà della “Cassa Edile C.E.N.O.A.”;
    2. dalle somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, siano destinate ad entrare nel patrimonio della “Cassa Edile C.E.N.O.A.”
    3. dagli avanzi di gestione.

ART. 20 – Entrate.
Costituiscono entrate della “Cassa Edile C.E.N.O.A.”:

  1. i contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori o dagli esercenti delle attività previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
  2. le rendite patrimoniali e gli interessi sui contributi di cui al punto a;
  3. gli interessi corrispettivi o moratori per ritardati versamenti dei contributi;
  4. le somme che per qualsiasi titolo, anche previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengono in possesso della “Cassa Edile C.E.N.O.A.”.

ART. 21 – Prelevamenti – Spese.
Ogni prelievo, erogazione o movimento dei fondi deve essere giustificato dalla relativa documentazione vi stata dal Direttore (ove esista) e firmata dal Presidente.
Particolari impegni di spesa che eccedano la normale amministrazione, devono essere approvata preventiva mente dal Comitato di Gestione, ed in casi di urgenza di Vice Presidente.
In caso di assenza o impedimento il Presidente ed il Vice Presidente debbono farsi sostituire conferendo delega per iscritto ad altro componente del Comitato di Gestione, rispettivamente fra quelli nominati dal CNAI e dalla FISMIC – CONFSAL